Il Decreto 37/08 disciplina l’installazione, la progettazione e la manutenzione degli impianti negli edifici, introducendo obblighi specifici per l’infrastrutturazione digitale. Il recente aggiornamento normativo formalizza nuove responsabilità per l’installatore e impone nuove procedure.
Ecco cosa fare in cantiere…e in studio
ChatGPT ha detto:
Negli ultimi mesi il tema dell’infrastrutturazione digitale degli edifici ha subito un’accelerazione normativa: il Decreto del 17 luglio 2025 (modifiche al DM 37/08), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 settembre 2025 e operativo dal 2 ottobre 2025, introduce elementi che cambiano prassi e responsabilità per imprese, progettisti e committenti. Il punto di svolta è l’introduzione dell’attestazione — l’etichetta di “edificio predisposto alla banda ultra larga” — come strumento che, per determinate fattispecie, diventa requisito necessario per la presentazione della segnalazione certificata allo Sportello Unico per l’Edilizia.
L’etichetta: obbligo, ambito e casi pratici
La disciplina stabilisce che per le domande di autorizzazione edilizia presentate dopo il 1° gennaio 2022 l’adempimento degli obblighi di equipaggiamento digitale è attestato dall’etichetta rilasciata da un tecnico abilitato, secondo i criteri delle Guide CEI (306-2, 306-22, 64-100). Per le istanze anteriori al 1° gennaio 2022 l’etichetta è invece uno strumento volontario che può valorizzare l’immobile in vista di cessioni o locazioni. Nella pratica questo significa che, oltre a progettare e realizzare l’infrastruttura fisica multiservizio passiva e il punto di accesso, il team di progetto deve prevedere fin dal concept la documentazione che permetterà – alla fine dei lavori – il rilascio dell’attestazione. Il testo normativo specifica anche l’obbligatorietà, su istanza del committente, della trasmissione dei dati al SINFI (Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture) entro novanta giorni.
Impatto sul ruolo del responsabile tecnico
Il decreto chiarisce e amplia i compiti del responsabile tecnico dell’impresa installatrice: è ora esplicitamente previsto che questo soggetto si interfacci con il progettista edile per l’inclusione nel progetto delle parti di infrastruttura multiservizio passiva e del punto di accesso, verifichi in cantiere la corrispondenza tra progetto e opere eseguite, raccolga la documentazione tecnica e rilasci l’attestazione corredata degli allegati descrittivi. L’obbligo di comunicazione al SINFI, quando richiesto dal privato, ricade sul tecnico che ha rilasciato l’attestazione; si tratta di un onere pratico che richiede procedure aziendali chiare sui contenuti e sui formati dei dati da trasmettere.
Operatività in cantiere: cosa cambiare nelle prassi
In cantiere la novità impone una sequenza più rigorosa. In fase di progettazione occorre già definire la posizione del punto di accesso, le canalizzazioni verso i locali tecnici e i criteri di posa conformi alle Guide CEI; in fase esecutiva è essenziale documentare materiali, passaggi e prove funzionali — non solo per la conformità dell’impianto elettrico ma anche per la corrispondenza richiesta dall’attestazione. I verbali di prova, le foto di posa del punto di accesso, gli schemi aggiornati e le relazioni tecniche sulle scelte installative diventano allegati necessari per l’etichetta. La dichiarazione di conformità prevista dal DM 37/08 resta obbligatoria e non è sostituita dall’etichetta: quest’ultima integra la documentazione dell’immobile con riferimento specifico all’infrastrutturazione digitale.
Conseguenze amministrative e documentali
Dal punto di vista amministrativo il decreto ridefinisce i documenti da depositare allo Sportello Unico per l’Edilizia e i flussi di comunicazione. Per gli interventi soggetti a deposito del progetto o a segnalazione certificata, l’attestazione “edificio predisposto alla banda ultra larga” deve essere allegata ove prevista; per i rifacimenti e le nuove installazioni si mantiene l’obbligo di deposito della dichiarazione di conformità entro i termini stabiliti (es. 30 giorni dalla conclusione dei lavori per determinati casi), mentre lo Sportello Unico inoltra copia delle dichiarazioni alla Camera di commercio per i riscontri amministrativi e per eventuali accertamenti. In pratica, le imprese devono aggiornare i loro pacchetti documentali aziendali (progetti, dichiarazioni, allegati tecnici) e concordare con il committente chi avvia la procedura di trasmissione al SINFI quando prevista.
Vademecum operativo per il responsabile tecnico
Il responsabile tecnico si trova oggi al centro di un processo che unisce progettazione edilizia, posa impianti e adempimenti amministrativi. Il vademecum qui proposto non è una check-list fine a sé stessa ma una traccia operativa: serve a consolidare prassi replicabili e a prevenire omissioni che possono tradursi in ritardi, contestazioni o costi non previsti. È pensato per chi coordina cantieri e per chi deve inserire le attività legate all’etichetta nei capitolati.
Fase di progetto: prima dell’apertura del cantiere concordare con il progettista edile la collocazione del punto di accesso, le canalizzazioni e gli spazi tecnici; inserire nel capitolato la presenza delle prove funzionali e dei deliverable tecnici necessari per l’attestazione; prevedere nei computi i tempi e i costi per la produzione degli allegati.
Fase di esecuzione e verifica: durante la posa verificare la rispondenza dei materiali alle specifiche CEI, documentare le prove di continuità e funzionalità della infrastruttura interna e archiviare tutta la documentazione fotografica e strumentale necessaria a dimostrare la regolarità delle opere.
Rilascio dell’attestazione e comunicazione: a lavori ultimati predisporre gli allegati tecnici che accompagnano l’etichetta, redigere la relazione specialistica descrittiva delle opere realizzate e, su istanza del soggetto interessato, procedere alla trasmissione dei dati al SINFI entro i termini normativi; verificare le procedure telematiche dello Sportello Unico competente per territorio per l’invio corretto dei file e dei metadati richiesti.
Gestione aziendale: aggiornare i modelli interni di dichiarazione di conformità e i template di progetto, inserire campi dedicati all’etichetta nelle pratiche amministrative, e pianificare brevi sessioni formative rivolte a responsabili tecnici e squadre in cantiere per consolidare le nuove prassi.
Nodi aperti e rischi pratici
Restano alcuni punti di possibile incertezza applicativa: la gestione dei dati trasmessi al SINFI richiede procedure chiare sui formati e sulla privacy; la distinzione tra obbligo e facoltà per gli edifici con pratiche anteriori al 1° gennaio 2022 può generare interpretazioni difformi sul mercato immobiliare; infine, i costi aggiuntivi per prove e documentazione dovranno essere correttamente inseriti nei capitolati per evitare contestazioni. In assenza di circolari esplicative le imprese farebbero bene a predisporre un protocollo operativo interno che definisca ruoli, tempi e responsabilità, e a richiedere chiarimenti agli uffici tecnici comunali quando emergono casi borderline.


